sovrapprezzo in sede di costituzione della società


 

Not. A. Baldesi

abaldesi@notariato.it

 

Si tratta di costituire una Srl a socio unico, nella quale il socio conferisce la propria azienda individuale avente, come risulta dalla perizia di stima, un valore di Lire 800.000.000.

 

Il capitale nominale non deve essere però fissato in una cifra superiore a Lire 190.000.000 perchè il cliente non vuole assolutamente avere il Collegio Sindacale.

 

La questione sembra possibile:

1)      l'esigenza di effettività del capitale iniziale di una società a tutela dei creditori (e/o la funzione produttiva del capitale stesso, se lo si preferisce) mi sembrano soddisfatte quando una perizia ha attestato che (quantomeno) Lire 190.000.000 vengono davvero conferite. La parte restante del conferimento non viene assoggettata alla disciplina vincolistica propria del capitale, ma a quella della riserva;

2)      in caso di trasformazione, mi pare che prevalgano l'opinione e la prassi che non vi sia obbligo di imputare al capitale della società trasformata  l'intero patrimonio della società che si trasforma.

 

 


 

Not. Giampiero Petteruti

gpetteruti@notariato.it

 

L'imputazione a capitale di parte del conferimento e a riserva della restante parte non è una stranezza.

Il sistema ammette il sovraprezzo (art.2431) anche in sede di costituzione (Galgano, Diritto Commerciale - Le Società, Zanichelli 1984 pag. 250).

 

 


 

Not. Domenico de Stefano
ddestefano@notariato.it

 

Un argomento molto forte per ammettere il sovrapprezzo in sede di costituzione della società si può ricavare anche dall'art. 2343, c.1, c.c., là dove dice che la relazione giurata dell'esperto deve contenere l'attestazione . . . che il valore attribuito non è inferiore al valore nominale delle azioni aumentato dell'eventuale sovrapprezzo . . .